Le leggi regionali, provinciali e comunali non possono imporre un diverso grado di tutela della salute rispetto alle leggi nazionali.
Avevo letto tempo fa un articolo che riguardava il divieto di fumo imposto a Milano (10 metri all'aperto rispetto ai 5 di Torino) dove venivano citate due articoli della Costituzione: artt. 32 e 117, terzo comma.
Inoltre, ci fu la Sentenza n. 59 del 2006 della Corte Costituzionale che annulló una Legge della Provincia autonoma di Bolzano.
Qui un estratto:
"Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), per violazione degli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e degli artt. 9 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). La legge provinciale citata è oggetto di impugnazione nella sua interezza, in quanto introdurrebbe una «disciplina alternativa» a quella dettata dalle norme statali, con ciò travalicando i limiti di competenza attribuiti alla potestà legislativa delle Province autonome".
CITAZIONE (Paolo Arzioni @ 16/4/2024, 20:23)
Se passerò a Torino prenderò la multa, pazienza.
Paolo, se passi da Torino fammi un fischio che ci facciamo una pipata insieme e, al massimo, la multa te la offro io 🤣